Responsabilità del committente per l’infortunio di un lavoratore dipendente dell’appaltatore

Responsabilità del committente per l’infortunio di un lavoratore dipendente dell’appaltatore
23 Febbraio 2022: Responsabilità del committente per l’infortunio di un lavoratore dipendente dell’appaltatore 23 Febbraio 2022

I congiunti di un lavoratore, deceduto a causa di un infortunio sul lavoro, proponevano ricorso per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, nei confronti della società datrice di lavoro, dell’impresa distaccataria e della società committente (che aveva appaltato i lavori alla società datrice di lavoro).

Il Tribunale di Ivrea, pur ritenendo sussistente la responsabilità del datore di lavoro, rigettava la domanda di risarcimento, poiché il danno da lesione del rapporto parentale non era stato provato. 

I ricorrenti impugnavano la sentenza di primo grado, avanti alla Corte d’appello di Torino, che riformava parzialmente la sentenza del Tribunale.

In particolare, la Corte riconosceva la responsabilità della datrice di lavoro e della distaccataria, per omissione degli obblighi di “preliminare verifica dell’idoneità dell’attrezzattura utilizzata dal personale”.

Nessuna responsabilità veniva invece ascritta alla società committente.

Gli appellanti proponevano, quindi, ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi.

In particolare, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 26, comma 2 d.lgs. n. 81/2008, in quanto la Corte d’appello aveva escluso la responsabilità della committente.

In proposito, i ricorrenti deducevano che la committente avrebbe dovuto provare di aver osservato la necessaria diligenza nella scelta dell’appaltatore e di non aver interferito nello svolgimento delle opere di cantiere.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33365/2021, depositata in data 11.11.2021, ha rigettato il ricorso.

In particolare, quanto alla responsabilità della società committente, la Suprema Corte ha osservato che in materia di appalto “l’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire”.

Ha, altresì, specificato che, per poter ravvisare una responsabilità della società committente, devono essere considerati alcuni elementi, tra i quali la specificità del lavoro da eseguire, i criteri seguiti dal committente nella scelta dell’appaltatore, l’ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto che, nel caso di specie, non fosse stato né dedotto dai ricorrenti, né provato che la società committente si fosse riservata dei poteri tecnico-organizzativi in relazione alla specifica attività che stava svolgendo il lavoratore vittima di infortunio.

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